Art. 1

In vigore dal 21 gen 2015
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, attualmente classificabile al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10) e originario dell'Indonesia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate nella tabella sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC PT. Cheil Jedang Indonesia 7,2 B961 PT. Miwon Indonesia 13,3 B962 Tutte le altre società 28,4 B999 3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:84:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo