Art. 1

In vigore dal 21 gen 2015
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 42 00 10), originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente: Società Aliquota del dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd., e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd. 33,8 A883 Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co., Ltd. 36,5 A884 Tutte le altre società 39,7 A999 3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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