Art. 2
In vigore dal 21 gen 2015
1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/87, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall', a condizione che:
a)
siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell'Unione; e
b)
siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento; e
c)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.
2. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:
a)
ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure
b)
laddove la Commissione revoca l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.
Storico versioni
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