Art. 3
In vigore dal 14 gen 2015
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali non possono rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente regolamento.
A decorrere dal 1o gennaio 2016 le omologazioni dei tipi di veicoli equipaggiati con tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 sono concesse a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.
Al massimo a decorrere dal 1o gennaio 2016 i costruttori rilasciano certificati di conformità per tutti i veicoli nuovi a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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