Art. 1
In vigore dal 7 gen 2015
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4308 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, introdotte dal 1o gennaio 2015 al 2 gennaio 2015 alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione del 7,385870 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308.
2. La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4308, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, è sospesa a partire dal 2 gennaio 2015 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingentale in corso.
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