Art. 1
In vigore dal 7 gen 2015
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131), presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o gennaio 2015 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 gennaio 2015 si applica un coefficiente di attribuzione del 8,496090 %.
2. Per il sottoperiodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell'ambito del contingente di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131) è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 gennaio 2015
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