Art. 2

In vigore dal 6 gen 2015
Le denominazioni «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer» e «Bauernkrainer» possono continuare a essere usate sul territorio dell'Unione, a condizione che i principi e le regole applicabili nel suo ordinamento giuridico siano rispettati. Le denominazioni «Kranjska» e «Kranjska kobasica» possono essere usate per indicare salsicce non conformi al disciplinare della «Kranjska klobasa» per un periodo di quindici anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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