Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 gen 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«garanzia finanziaria», a) pagamenti anticipati rivolti a ridurre e anticipare gli obblighi futuri per il pagamento dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura o b) accordi contrattuali con cui un'istituzione finanziaria come una banca si impegna a garantire che tali pagamenti siano effettuati al momento dovuto.
Storico versioni
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Proeli:reg_impl:2015:10:oj#art-2