Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

In vigore dal 19 dic 2014
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 Il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 è così modificato: (1) l' è modificato come segue: a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente punto r): «r) limoni del codice NC 0805 50 10 .» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte in un periodo che viene suddiviso come segue: a) il periodo compreso tra il 30 settembre 2014 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all', paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 31 dicembre 2014, se quest'ultima data è anteriore; b) il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all', paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 30 giugno 2015, se quest'ultima data è anteriore.» ; (2) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il sostegno di cui all', paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i seguenti quantitativi di prodotti: a) per il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a), i quantitativi di cui all'allegato I; b) per il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera b), i quantitativi di cui all'allegato I bis. Per il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a), detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all', paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo ulteriore non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro.» ; (3) l'articolo 9 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario dell'Unione di cui agli articoli 4, 5 e 6 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a), ed entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera b). 2.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento ed entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.» ; b) al paragrafo 3, i termini «Entro la data di cui al paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «Entro le date di cui al paragrafo 1»; (4) all'articolo 10, paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente: «Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015, con riguardo al periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a), e, fino al 30 settembre 2015, entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese con riguardo al periodo di cui all', paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:» . (5) L'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro le date seguenti: a) 30 giugno 2015, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a); b) 30 settembre 2015, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera b).» . (6) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente: «Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all', paragrafo 1, lettera a)» . (7) È inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento. (8) Gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
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