Art. 1
Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le attività vincolate su base individuale e consolidata
In vigore dal 18 dic 2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1.
all' è aggiunta la lettera f) seguente:
«f)
il gravame sulle attività ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.»
;
2.
è inserito il capo 7 bis seguente:
«CAPO 7 bis
SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA
Articolo 16 bis
Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le attività vincolate su base individuale e consolidata
1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle attività vincolate ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XVI, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XVII.
2. Le informazioni richiamate al paragrafo 1 sono trasmesse nei tempi seguenti:
(a)
informazioni indicate nell'allegato XVI, parti A, B e D: con frequenza trimestrale;
(b)
informazioni indicate nell'allegato XVI, parte C: con frequenza annuale;
(c)
informazioni indicate nell'allegato XVI, parte E: con frequenza semestrale.
3. Non è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parti B, C o E, l'ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
(a)
ha attività totali, calcolate secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 10, inferiori a 30 miliardi di EUR;
(b)
presenta un livello di attività vincolate, calcolato secondo l'allegato XVII, sezione 1.6, punto 9, inferiore al 15 %.
4. L'ente è tenuto a segnalare le informazioni dell'allegato XVI, parte D, soltanto se emette obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»
"
;
3.
all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità competenti, rispettando le definizioni dei punti di dati incluse nell'apposito modello unico riportato nell'allegato XIV e le regole di convalida specificate nell'allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:
(a)
nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili;
(b)
i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:
(i)
i punti di dati con il tipo di dati “monetario” sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
(ii)
i punti di dati con il tipo di dati “percentuale” sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
(iii)
i punti di dati con il tipo di dati “numero intero” sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.»
;
4.
all'articolo 18 è aggiunto il quarto comma seguente:
«Per le informazioni da segnalare a norma dell'articolo 16 bis, la prima data di riferimento per le segnalazioni è il 31 dicembre 2014.»
;
5.
all'articolo 19 è aggiunto il quinto comma seguente:
«L'articolo 16 bis si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.»
;
6.
gli allegati XIV e XV sono sostituiti dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
7.
sono aggiunti gli allegati XVI e XVII, il cui testo è riportato, rispettivamente, negli allegati II e III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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