Art. 1

In vigore dal 18 dic 2014
All'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, gli Stati membri possono, su richiesta formale alla Commissione, iscrivere nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli importi da accreditare alla Commissione conformemente ai suddetti paragrafi fino al primo giorno feriale del mese di settembre dell'anno successivo, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo Stato membro interessato dovrebbe iscrivere, il primo giorno feriale del mese di dicembre, nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, un importo superiore a due dodicesimi del totale previsto per tale Stato membro nel bilancio relativo alle risorse IVA e alla risorsa complementare, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, in vigore il 15 novembre dello stesso anno, oppure b) gli Stati membri considerati complessivamente dovrebbero iscrivere, il primo giorno feriale del mese di dicembre, nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, un importo totale superiore alla metà di un dodicesimo del totale previsto nel bilancio relativo alle risorse IVA e alla risorsa complementare, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, in base ai tassi di cambio indicati in tale comma, in vigore il 15 novembre dello stesso anno. Gli Stati membri possono applicare il primo comma del presente paragrafo solo dopo aver aver trasmesso la richiesta formale alla Commissione, anteriormente al primo giorno feriale del mese di dicembre, con un calendario dei pagamenti, contenente la data o le date dell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Dopo aver ricevuto una richiesta formale la Commissione conferma che le condizioni di cui alla lettera a) o b) del primo comma e di cui al secondo comma sono state soddisfatte e ne dà comunicazione agli Stati membri. Qualsiasi ritardo nell'iscrizione dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, rispetto alla data o alle date comunicate alla Commissione a norma del secondo comma del presente paragrafo dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse stabilito all'articolo 11.» .
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/1377 — Testo vigente | Portale Normativo