Art. 1
Approvazione, mediante procedura semplificata, di modifiche dei programmi operativi
In vigore dal 18 dic 2014
Approvazione, mediante procedura semplificata, di modifiche dei programmi operativi
1. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di approvare una modifica del proprio programma operativo che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, chiede che la modifica sia approvata mediante procedura semplificata a norma del presente articolo.
2. Le richieste di approvazione mediante procedura semplificata riguardano esclusivamente le modifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.
3. Qualora ritenga che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una modifica proposta a norma del paragrafo 1 siano incomplete, la Commissione chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Il termine di cui ai paragrafi 4 e 5 decorre dal giorno successivo al ricevimento di una domanda completa di approvazione di una modifica del proprio programma operativo, secondo quanto indicato dalla Commissione allo Stato membro.
4. Qualora la Commissione non abbia trasmesso osservazioni allo Stato membro entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di approvazione mediante procedura semplificata, la modifica del programma operativo si considera approvata dalla Commissione.
5. Qualora la Commissione abbia trasmesso osservazioni allo Stato membro entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvazione mediante procedura semplificata, la modifica del programma operativo è approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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