Art. 1
Norme specifiche sull'alimentazione del novellame biologico
In vigore dal 18 dic 2014
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1)
all'articolo 25 sexies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4 La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:
a)
immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;
b)
anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile;
c)
raccolta di avannotti selvatici di specie diverse dall'anguilla europea a fini di ingrasso nell'acquacoltura tradizionale estensiva all'interno di zone umide, come bacini di acqua salmastra, zone di marea e lagune costiere, chiuse con argini e sponde, a condizione che:
i)
il ripopolamento sia in linea con le misure di gestione approvate dalle autorità competenti responsabili della gestione degli stock ittici in questione per garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate e
ii)
i pesci siano alimentati esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell'ambiente.»
2)
All'articolo 25 septies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I coefficienti di densità e le pratiche di allevamento sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità e delle pratiche di allevamento sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.»
3)
All'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
mangimi derivati da pesci interi catturati nel corso di attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)»
"
.
4)
All'articolo 25 duodecies, il paragrafo 2 è soppresso.
5)
All'articolo 25 duodecies è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. L'istidina prodotta mediante fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui al paragrafo 1 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci ed impedire la formazione di cataratte.»
6)
All'articolo 25 terdecies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3 Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2:
a)
la razione del pangasio (Pangasius spp.) di cui alla sezione 9 dell'allegato XIII bis può contenere al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile;
b)
la razione dei gamberetti di cui alla sezione 7 dell'allegato XIII bis può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Al fine di garantire le esigenze nutritive quantitative dei gamberetti, per integrare la loro dieta può essere utilizzato colesterolo biologico; nei casi in cui quest'ultimo non sia disponibile può essere utilizzato colesterolo non biologico derivante dalla lana, dai molluschi o da altre fonti.»
7)
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 25 terdecies bis
Norme specifiche sull'alimentazione del novellame biologico
Nell'allevamento delle larve di novellame biologico, possono essere utilizzati come mangimi fitoplancton e zooplancton convenzionali.»
8)
All'articolo 25 vicies, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori e di soluzioni a base di acqua dolce, acqua di mare e cloruro di sodio.»
9)
Gli allegati VII e XIII bis sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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