Art. 1
In vigore dal 18 dic 2014
Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:
1)
all', sono aggiunte le lettere seguenti:
«h)
“entità in Crimea o a Sebastopoli”: qualsiasi entità che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Crimea o a Sebastopoli, sue consociate o affiliate sotto il suo controllo in Crimea o Sevastopol, così come rami e altre entità che operano in Crimea o Sebastopoli;
i)
“servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:
i)
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
ii)
esecuzione di ordini per conto dei clienti,
iii)
negoziazione per conto proprio,
iv)
gestione del portafoglio,
v)
consulenza in materia di investimenti,
vi)
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
vii)
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
viii)
qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
j)
“armatore dell'Unione” ha lo stesso significato di un “armatore comunitario” come definito all', paragrafo 2, lettera a) e lettera b) del regolamento n. 3577/92 del Consiglio. (*1)
(*1) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).»
"
;
2)
gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono sostituiti dai seguenti articoli:
«Articolo 2 bis
1. È vietato:
a)
acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli;
b)
acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità;
c)
concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;
d)
creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli;
e)
prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).
2. I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano per la condotte commerciali legittime con entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
Articolo 2 ter
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II:
a)
alle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli, oppure
b)
destinati all'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.
L'allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:
i)
trasporti;
ii)
telecomunicazioni;
iii)
energia;
iv)
esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'uso in Crimea o a Sebastopoli;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'uso in Crimea o a Sebastopoli.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applica quando non vi sono fondati motivi per ritenere che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 debbano essere utilizzati in Crimea o a Sebastopoli.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
Articolo 2 quater
1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino a 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 2 quinquies
1. È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli.
2. In particolare, è vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea elencati nell'allegato III. Il presente divieto si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o alle navi di proprietà e sotto il controllo di un armatore dell'Unione o qualsiasi nave su cui un operatore dell'Unione ha assunto la responsabilità generale per quanto riguarda il suo funzionamento.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti elencati nell'allegato III per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso in porto entro cinque giorni lavorativi.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto o da un contratto accessorio conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
Articolo 2 sexies
1. Le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, purché:
a)
siano necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;
b)
siano connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi medici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli; o
c)
siano apparecchi o attrezzature per uso medico.
2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, a condizione che l'operazione sia ai fini della manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.
3. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis. paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, e ai servizi di cui all'articolo 2 quater, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di dette attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.»
:
3)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, anche indirettamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al presente regolamento.»
;
4)
gli allegati II e III sono soppressi;
5)
gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti, rispettivamente, come allegato II e allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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