Art. 5

Strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti

In vigore dal 17 dic 2014
Strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti 1.   Il numero di diritti di voto di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis, lettera b), della direttiva 2004/109/CE collegati a strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti, aventi un profilo di rendimento simmetrico lineare con l'azione sottostante è calcolato mediante aggiustamento in base ad un coefficiente delta, dove la posizione in contanti è uguale a 1. 2.   Il numero dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti non aventi un profilo di rendimento simmetrico lineare con l'azione sottostante è calcolato mediante aggiustamento in base ad un coefficiente delta, utilizzando un modello di stima standard generalmente accettato. 3.   Un modello di stima standard generalmente accettato è un modello, generalmente utilizzato nel settore finanziario per lo strumento finanziario in questione, sufficientemente solido per tener conto degli elementi pertinenti per la stima del valore dello strumento. Gli elementi pertinenti per la stima del valore comprendono almeno tutti i seguenti elementi: a) tasso di interesse; b) pagamento dei dividendi; c) durata residua; d) volatilità; e) prezzo dell'azione sottostante. 4.   Ai fini della determinazione del coefficiente delta il possessore dello strumento finanziario assicura tutte le seguenti condizioni: a) che il modello rifletta la complessità e il rischio di ogni strumento finanziario; b) che lo stesso modello sia utilizzato sistematicamente per il calcolo del numero dei diritti di voto di un dato strumento finanziario. 5.   I sistemi informatici utilizzati per effettuare il calcolo del delta garantiscono la comunicazione uniforme, accurata e tempestiva dei diritti di voto. 6.   Il numero di diritti di voto è calcolato giornalmente tenendo conto dell'ultimo prezzo di chiusura dell'azione sottostante. Il possessore dello strumento finanziario comunica all'emittente quando raggiunge, supera o scende al di sotto delle soglie previste all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.
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