Art. 2

Aggregazione delle partecipazioni

In vigore dal 17 dic 2014
Aggregazione delle partecipazioni Ai fini del calcolo della soglia del 5 % di cui all'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/109/CE, sono aggregate le partecipazioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 della stessa direttiva.
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