Art. 1
In vigore dal 17 dic 2014
1)
L'allegato 1 è così modificato:
a)
la sezione «DANIMARCA-ITALIA» è soppressa.
2)
Nella sezione «FRANCIA-LUSSEMBURGO», la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72 e lo scambio di lettere del 10 luglio e 30 agosto 2013»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:1368:oj#art-1