Art. 1

In vigore dal 17 dic 2014
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico attualmente classificato al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921 42 00 60), originario della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto di cui al paragrafo 1 è la seguente: Paese Dazio definitivo (%) Repubblica popolare cinese 33,7 3.   Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico, attualmente classificato al codice NC ex 2921 42 00 (codice TARIC 2921 42 00 60), originario dell'India, è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è concluso. 4.   La decisione 2006/37/CE della Commissione che accetta l'impegno attualmente in vigore per le importazioni di acido sulfanilico dalla Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd. (India) è abrogata. 5.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/1346 — Testo vigente | Portale Normativo