Art. 1
Rettifiche finanziarie effettuate dall'autorità di gestione congiunta
In vigore dal 17 dic 2014
Il regolamento (CE) n. 951/2007 è così modificato:
1.
È inserito il seguente articolo 26 bis:
«Articolo 26 bis
Rettifiche finanziarie effettuate dall'autorità di gestione congiunta
1. Spetta anzitutto all'autorità di gestione congiunta prevenire e accertare le irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi.
L'autorità di gestione congiunta procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle singole irregolarità individuate nell'ambito dei progetti o dell'assistenza tecnica. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo dell'Unione a un progetto o all'assistenza tecnica. L'autorità di gestione congiunta tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria e apporta una rettifica finanziaria proporzionata. I criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare le rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione possono essere quelli adottati in conformità del regolamento (UE) n. 1303/2013 (*1), in particolare l'articolo 144, nonché quelli contenuti nella decisione della Commissione del 19 dicembre 2013 (*2). L'autorità di gestione congiunta inserisce le rettifiche finanziarie nei conti annuali dell'esercizio contabile nel quale è decisa la soppressione.
2. Il contributo dell'Unione soppresso a norma del paragrafo 1 può essere riutilizzato nell'ambito del programma in questione, alle condizioni di cui al paragrafo 3. La riassegnazione delle risorse di questi programmi deve essere conforme, tra l'altro, agli articoli 7, 13, 18 e 43.
3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 1 non può essere riutilizzato per il progetto oggetto di rettifica finanziaria o per progetti selezionati mediante inviti a presentare proposte.
(*1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)."
(*2) Decisione della Commissione del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici [C(2013) 9527].»
"
2.
L'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
La relazione finale sull'attuazione del programma operativo congiunto comprende mutatis mutandis gli stessi elementi delle relazioni annuali, compresi gli allegati, per tutta la durata del programma. Essa viene presentata entro il 30 giugno 2017 per i programmi la cui fase di attuazione è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 ed entro il 30 giugno 2016 per i programmi la cui fase di attuazione si conclude il 31 dicembre 2014.»
.
3.
L'articolo 43 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia non prima della data di adozione del programma operativo congiunto da parte della Commissione e termina al più tardi il 31 dicembre 2017.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal seguente:
«c)
una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione. Questa fase si conclude entro il 31 dicembre 2017.»
;
c)
è aggiunto un nuovo paragrafo 3:
«3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Commissione può approvare la proroga del periodo di esecuzione di un programma operativo congiunto, su richiesta motivata del comitato di monitoraggio congiunto, a fronte di necessità o circostanze impreviste e debitamente giustificate. In tal caso, non si applicano i termini per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 32.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:1343:oj#art-1