Art. 2
In vigore dal 16 dic 2014
L' del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio è sostituito dal seguente.
1.
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 25, 7019 12 00 39) e 7019 31 00 , originari della Repubblica popolare cinese.
2.
L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd
14,5
B990
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd
0
A983
Chongqing Polycomp International Corporation
19,9
B991
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I
15,9
Tutte le altre società
19,9
A999
3.
L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4.
Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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