Art. 1
In vigore dal 16 dic 2014
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
(1)
all'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso;
(2)
all'articolo 19 bis, i paragrafi 1, lettera c), e 4, lettera c), sono soppressi;
(3)
all'articolo 20, il paragrafo 1, lettera a), punto ii), è soppresso;
(4)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
(5)
l'allegato II è così modificato:
a)
la parte B è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
b)
la parte C è soppressa;
(6)
l'allegato VII bis è così modificato:
a)
la parte 3 è soppressa;
b)
la parte 4 è sostituita dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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