Art. 1

In vigore dal 15 dic 2014
1.   Le possibilità di pesca di cui al protocollo sono così ripartite tra gli Stati membri: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 unità Francia 12 unità b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna 23 unità Portogallo 7 unità c) tonniere con lenze e canne: Spagna 7 unità Francia 4 unità Portogallo 2 unità 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate, quale quello previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.
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