Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 dic 2014
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; b)   «acque dell'Unione»: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato; c)   «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno; d)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro; e)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone: a)   zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); b)   zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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