Art. 1
In vigore dal 15 dic 2014
Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:
1)
la tabella nell'allegato I è così modificata:
a)
tra il titolo e la tabella è inserita la seguente nota:
«(*)
Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 9) o dal regolamento (UE) n. 1341/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 10)»
;
b)
tra il titolo e la tabella è soppressa la seguente nota:
«(*)
Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 9)»
;
c)
le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013;
d)
le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse;
2)
l'allegato II è così modificato:
a)
sono aggiunte le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato III del presente regolamento;
b)
sono soppresse le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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