Art. 1

In vigore dal 12 dic 2014
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: 1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 7 bis 1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria; c) fornire servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria. 2.   Nell'allegato V bis figurano i carboturbi e gli additivi per carburanti. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti e la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni e di servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato V ter a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i carboturbi e gli additivi per carburanti sono richiesti da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio. 4.   Gli Stati membri interessati informano, entro quatto settimane, gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. 5.   Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica: a) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da aeromobili civili non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del volo del velivolo in cui sono stati caricati; b) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano designato di cui agli allegati II e II bis che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria conformemente all'articolo 16, lettera h); c) ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano non designato che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio.» ; 2) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di risarcimento o un diritto coperto da garanzia, segnatamente il diritto di proroga o pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati II o II bis; b) qualsiasi altra persona, entità o altro organismo siriani, compreso il governo siriano; c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b). 2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato ai sensi del paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.» ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 27 bis È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 e 26 bis.» ; 4) l'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato V bis nel regolamento (UE) n. 36/2012; 5) l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato V ter nel regolamento (UE) n. 36/2012.
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