Art. 1

In vigore dal 10 dic 2014
1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento. 2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.
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