Art. 3
In vigore dal 10 dic 2014
L', paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e pertanto soggette ad un'aliquota media ponderata del dazio pari a 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta di riesame (dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013) e durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007);
b)
non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e
c)
successivamente al termine del periodo dell'inchiesta di riesame, ha effettivamente esportato il prodotto in esame verso l'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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