Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 10 dic 2014
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è modificato come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alle modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE. 2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi di rete che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).» " ; 2) all' sono aggiunti i seguenti punti da 31 a 38: «31.   “punto finale” (end point): l'indirizzo Internet utilizzato per chiamare direttamente un'operazione fornita da un servizio di dati territoriali; 32.   “punto d'accesso” (access point): un indirizzo Internet contenente una descrizione dettagliata di un servizio di dati territoriali, compreso un elenco di punti finali per consentirne l'esecuzione; 33.   “servizio di dati territoriali invocabili” (invocable spatial data service): tutti gli elementi seguenti: a) un servizio di dati territoriali i cui metadati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (*2); b) un servizio di dati territoriali di cui almeno un localizzatore delle risorsa è un punto di accesso; c) un servizio di dati territoriali che sia conforme ad un insieme di specifiche tecniche documentate e accessibili al pubblico che forniscono le informazioni necessarie per la sua esecuzione; 34.   “servizio di dati territoriali interoperabili” (interoperable spatial data service): un servizio di dati territoriali richiamabili che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VI; 35.   “servizio di dati territoriali armonizzato” (harmonised spatial data service): un servizio di dati territoriali interoperabile che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VII; 36.   “set di dati territoriali conforme” (conformant spatial data set): un set di dati territoriali che soddisfa le prescrizioni del presente regolamento; 37.   “operazione” (operation): un'azione supportata da un servizio di dati territoriali; 38.   “interfaccia” (interface): l'insieme di operazioni designato che caratterizza il comportamento di un'entità secondo la definizione della norma ISO 19119: 2005. (*2)  Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).» " ; 3) l'articolo 6 è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: «Elenchi di codici ed elencazioni per i set di dati territoriali» ; b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli elenchi di codici possono essere di uno dei seguenti tipi, come specificato negli allegati da I a IV»; 4) all'articolo 8, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Gli aggiornamenti dei dati sono messi a disposizione di tutti i servizi relativi ai dati territoriali correlati, entro il termine di cui al paragrafo 2.» ; 5) Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 14 bis Prescrizioni per i servizi di dati territoriali richiamabili Entro il 10 dicembre 2015, gli Stati membri forniscono i metadati per servizi di dati territoriali richiamabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V. Articolo 14 ter Accordi di interoperabilità e prescrizioni di armonizzazione per servizi di dati territoriali richiamabili I servizi di dati territoriali richiamabili relativi ai dati contenuti in almeno un set di dati territoriali conforme devono soddisfare le prescrizioni di interoperabilità di cui agli allegati V e VI e, quando possibile, le prescrizioni in materia di armonizzazione di cui all'allegato VII.» ; 6) è aggiunto l'allegato V, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento; 7) è aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento; 8) è aggiunto l'allegato VII, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.
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