Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 10 dic 2014
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è modificato come segue:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti relativi alle modalità tecniche per l'interoperabilità e, quando possibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.
2. Il presente regolamento non si applica ai servizi di rete che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).»
"
;
2)
all' sono aggiunti i seguenti punti da 31 a 38:
«31. “punto finale” (end point): l'indirizzo Internet utilizzato per chiamare direttamente un'operazione fornita da un servizio di dati territoriali;
32. “punto d'accesso” (access point): un indirizzo Internet contenente una descrizione dettagliata di un servizio di dati territoriali, compreso un elenco di punti finali per consentirne l'esecuzione;
33. “servizio di dati territoriali invocabili” (invocable spatial data service): tutti gli elementi seguenti:
a)
un servizio di dati territoriali i cui metadati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione (*2);
b)
un servizio di dati territoriali di cui almeno un localizzatore delle risorsa è un punto di accesso;
c)
un servizio di dati territoriali che sia conforme ad un insieme di specifiche tecniche documentate e accessibili al pubblico che forniscono le informazioni necessarie per la sua esecuzione;
34. “servizio di dati territoriali interoperabili” (interoperable spatial data service): un servizio di dati territoriali richiamabili che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VI;
35. “servizio di dati territoriali armonizzato” (harmonised spatial data service): un servizio di dati territoriali interoperabile che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato VII;
36. “set di dati territoriali conforme” (conformant spatial data set): un set di dati territoriali che soddisfa le prescrizioni del presente regolamento;
37. “operazione” (operation): un'azione supportata da un servizio di dati territoriali;
38. “interfaccia” (interface): l'insieme di operazioni designato che caratterizza il comportamento di un'entità secondo la definizione della norma ISO 19119: 2005.
(*2) Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).»
"
;
3)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
Il titolo è sostituito dal seguente:
«Elenchi di codici ed elencazioni per i set di dati territoriali»
;
b)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli elenchi di codici possono essere di uno dei seguenti tipi, come specificato negli allegati da I a IV»;
4)
all'articolo 8, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Gli aggiornamenti dei dati sono messi a disposizione di tutti i servizi relativi ai dati territoriali correlati, entro il termine di cui al paragrafo 2.»
;
5)
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 14 bis
Prescrizioni per i servizi di dati territoriali richiamabili
Entro il 10 dicembre 2015, gli Stati membri forniscono i metadati per servizi di dati territoriali richiamabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato V.
Articolo 14 ter
Accordi di interoperabilità e prescrizioni di armonizzazione per servizi di dati territoriali richiamabili
I servizi di dati territoriali richiamabili relativi ai dati contenuti in almeno un set di dati territoriali conforme devono soddisfare le prescrizioni di interoperabilità di cui agli allegati V e VI e, quando possibile, le prescrizioni in materia di armonizzazione di cui all'allegato VII.»
;
6)
è aggiunto l'allegato V, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento;
7)
è aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento;
8)
è aggiunto l'allegato VII, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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