Art. 2
In vigore dal 5 dic 2014
1. In deroga all', secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le sostanze di cui all', classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
2. In deroga all', secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le miscele di cui all', classificate, etichettate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
Storico versioni
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