Art. 1
In vigore dal 4 dic 2014
Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:
1)
all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risultasse valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio trattiene 200 EUR dalla tassa di domanda e rimborsa la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»
2)
All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico), debbono essere pagate conformemente all'allegato I, per ciascun ciclo vegetativo incominciato. Nel caso di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, la tassa per l'esame tecnico fissata all'allegato I deve essere pagata, sia per la varietà, sia per ogni componente da sottoporre ad esame per il quale non sia disponibile una descrizione ufficiale.»
3)
L'allegato I è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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