Art. 6

In vigore dal 26 nov 2014
Il rispetto dei valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione di cui all' della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) è assicurato dalla conformità al livello di rumore all'interno della cabina del macchinista, definito al punto 4.2.4 dell'allegato al presente regolamento, nonché da appropriate condizioni di esercizio che devono essere definite dall'impresa ferroviaria.
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