Art. 32

In vigore dal 26 nov 2014
1.   Le società di gestione quale definita all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e le società d'investimento di cui all' della medesima direttiva nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all', paragrafo 2, della suddetta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al 31 dicembre 2019. 2.   Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio.
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