Art. 1

In vigore dal 26 nov 2014
Il regolamento (UE) n. 408/2011 è così modificato: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « Gli Stati membri trasmettono i dati statistici sui pesticidi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1185/2009 utilizzando le definizioni della struttura dei dati in formato SDMX. I dati sono forniti alla Commissione (Eurostat) mediante i servizi del punto di accesso unico oppure sono resi disponibili in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli elettronicamente. La struttura dei dati relativi all'immissione sul mercato dei pesticidi da trasmettere alla Commissione (Eurostat) è specificata nell'allegato I. La struttura dei dati relativi agli usi agricoli dei pesticidi da trasmettere alla Commissione (Eurostat) è specificata nell'allegato II.» ; 2) l'allegato del regolamento (UE) n. 408/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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