Art. 1
In vigore dal 26 nov 2014
1. L'Unione mette a disposizione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania un aiuto pari a un importo totale di 28 661 259 EUR, destinato a fornire un sostegno mirato ai produttori di latte colpiti dall'embargo introdotto dalla Russia sull'importazione di prodotti dell'Unione.
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri interessati tengono conto dell'entità degli effetti dell'embargo russo sui produttori interessati.
L'Estonia, la Lettonia e la Lituania effettuano tali pagamenti al massimo entro il 30 aprile 2015.
2. Per quanto riguarda la Lituania, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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