Art. 1

In vigore dal 24 nov 2014
Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2014, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti, nell'esercizio 2015, al tasso di adattamento conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1227/2014 (7), figurano nell'allegato del presente regolamento. Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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