Art. 1
In vigore dal 21 nov 2014
Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:
(1)
all', la lettera b) è soppressa;
(2)
all', la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
all'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (*1), modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (*2).
(*1)
GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16."
(*2)
GU L 233 del 6.8.2014, pag. 3
»
"
;
(3)
all', lettera b) sono soppressi il termine «Kosovo» e la relativa nota in calce;
(4)
nell'allegato I, la parte II è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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