Art. 2

In vigore dal 21 nov 2014
La sostanza di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 12 giugno 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 12 dicembre 2014, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino all'esaurimento delle scorte esistenti.
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