Art. 35
Sostenibilità finanziaria e capacità organizzativa delle organizzazioni
In vigore dal 20 nov 2014
Sostenibilità finanziaria e capacità organizzativa delle organizzazioni
La valutazione della sostenibilità finanziaria e della capacità organizzativa delle organizzazioni di invio e di accoglienza certificate esula dal campo di applicazione della procedura di certificazione. Come condizione preliminare per ricevere assistenza finanziaria da parte dell'Unione, la sostenibilità e la capacità vengono valutate nella fase di presentazione della domanda che segue l'invito a presentare proposte.
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