Art. 35

Sostenibilità finanziaria e capacità organizzativa delle organizzazioni

In vigore dal 20 nov 2014
Sostenibilità finanziaria e capacità organizzativa delle organizzazioni La valutazione della sostenibilità finanziaria e della capacità organizzativa delle organizzazioni di invio e di accoglienza certificate esula dal campo di applicazione della procedura di certificazione. Come condizione preliminare per ricevere assistenza finanziaria da parte dell'Unione, la sostenibilità e la capacità vengono valutate nella fase di presentazione della domanda che segue l'invito a presentare proposte.
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Sostenibilità finanziaria e capacità organizzativa delle organizzazioni (Art. 35 Regolamento (UE) 2014/1244) — Testo vigente | Portale Normativo