Art. 3

Procedura di individuazione e selezione

In vigore dal 20 nov 2014
Procedura di individuazione e selezione 1.   Le organizzazioni di invio e di accoglienza stabiliscono congiuntamente la procedura di individuazione e selezione. Ruoli, responsabilità e processi sono definiti in modo da garantire un processo di reclutamento trasparente, equo ed efficace, nel rispetto delle norme sulla parità di trattamento, sulle pari opportunità e sulla non discriminazione, come previsto dal regolamento delegato della Commissione da adottare sulla base dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014. 2.   La procedura di individuazione e selezione si fonda su un partenariato tra le organizzazioni di invio e di accoglienza e garantisce una comunicazione tempestiva e continuativa. L'organizzazione di invio si assicura che l'organizzazione di accoglienza sia costantemente coinvolta nell'intero processo di reclutamento. 3.   La procedura di individuazione e selezione convenuta si applica a tutte le fasi del processo di reclutamento. 4.   La procedura di individuazione e selezione comprende, come minimo: a) la definizione dei compiti assegnati, del profilo delle competenze e dei criteri di selezione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, secondo quanto previsto all'; b) l'annuncio e il modulo di candidatura, secondo quanto previsto all'; c) la valutazione, la preselezione e la selezione finale dei candidati, secondo quanto previsto all'; d) la selezione, secondo quanto previsto all'.
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