Art. 24

Copertura assicurativa

In vigore dal 20 nov 2014
Copertura assicurativa 1.   Tutti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono coperti da una polizza assicurativa multirischio specificamente concepita per proteggerli durante l'intera durata della mobilitazione nei paesi terzi e durante altri periodi che la precedono o la seguono. 2.   La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, 24 ore su 24. Essa decorre dal giorno in cui il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario lascia il proprio domicilio per il paese terzo in cui viene mobilizzato, fino al giorno in cui il Volontario lascia il paese terzo e ritorna a casa («primo periodo di copertura»). 3.   Se la copertura assicurativa supera le 12 settimane, il termine è prorogato di 8 settimane nel paese di residenza dell'assicurato, per coprire le cure mediche per malattie e lesioni incorse durante il primo periodo di copertura. 4.   La polizza copre tutte le attività legate all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e le attività private dei Volontari durante il primo periodo di copertura. 5.   Tutti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono coperti al 100 % (copertura totale) per: a) cure mediche e odontoiatriche; b) gravidanza e parto; c) incidenti; d) rimpatrio; e) assicurazione vita; f) disabilità o incapacità permanenti e temporanee; g) responsabilità civile; h) perdita o furto di documenti, titoli di viaggio ed effetti personali; i) assistenza complementare. 6.   Al fine di garantire parità di trattamento e copertura a tutti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, la Commissione può concludere contratti con uno o più assicuratori tramite procedura di aggiudicazione.
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