Art. 16

Contratto con il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario

In vigore dal 20 nov 2014
Contratto con il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario 1.   L'organizzazione di invio, di concerto con l'organizzazione di accoglienza, conferma la valutazione finale di ammissibilità del candidato volontario ad essere mobilitato in qualità di Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, sulla base dei risultati del programma propedeutico alla mobilitazione e, se opportuno, dell'apprendistato e degli altri corsi di formazione pre-mobilitazione di cui agli articoli da 13 a 15. 2.   L'organizzazione di invio e il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario che ha ottenuto una valutazione positiva, sottoscrivono un contratto di mobilitazione conformemente all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 375/2014. 3.   Il contratto, da definire in stretta consultazione con le organizzazioni di accoglienza, stabilisce le specifiche condizioni di mobilitazione nonché i diritti e gli obblighi del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario. Il contratto specifica la legge applicabile e il foro competente a norma del regolamento delegato (UE) della Commissione da adottare sulla base dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014, e contempla come minimo gli elementi di seguito: a) indicazioni specifiche riguardo a ruolo, titolo, durata e luogo dell'incarico di Volontario dell'Unione per gli aiuti umanitari, e i compiti da eseguire come definiti al momento dall'assegnazione, inclusi gli elementi derivanti dal piano di comunicazione di cui all' del regolamento (UE) n. 375/2014; b) durata del contratto, con la data di inizio e di fine; c) gestione delle prestazioni, tra cui: — modalità di gestione, con l'indicazione del superiore diretto presso l'organizzazione di accoglienza e della persona di contatto per il supporto continuativo da parte dell'organizzazione di invio; — disposizioni sul tutoraggio; d) condizioni di lavoro, tra cui orario lavorativo e ferie; e) i diritti e gli obblighi finanziari del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, comprese le disposizioni necessarie a che vengano erogati: — indennità di soggiorno e di nuova sistemazione; — informazioni sulle normative applicabili in materia tributaria e previdenziale; — copertura assicurativa; — alloggio; — viaggio; f) disposizioni pratiche: — controlli medici; — visti e permessi di lavoro; g) riservatezza; h) condotta del volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, da allegare al contratto, tra cui integrità e codice di condotta, tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e tolleranza zero contro gli abusi sessuali; i) politica disciplinare e revoca dello status di volontario; j) meccanismo di mediazione per la risoluzione di problemi, controversie e questioni disciplinari; k) responsabilità e politiche applicabili alla gestione della sicurezza, e in materia di protezione e salute; l) apprendimento e sviluppo: — formazione e programma di inserimento; — debriefing. 4.   In caso di controversie tra l'organizzazione di invio o di accoglienza e il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, quest'ultimo ha diritto a un ricorso effettivo, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili all'organizzazione di invio.
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