Art. 10

Valutazione dei candidati volontari durante e dopo la formazione

In vigore dal 20 nov 2014
Valutazione dei candidati volontari durante e dopo la formazione 1.   Durante la formazione e al suo completamento, la preparazione alla mobilitazione dei candidati volontari viene valutata sulla base del quadro di competenze. 2.   La valutazione è organizzata congiuntamente dai formatori e il ruolo di coordinamento principale viene svolto dal tutore del candidato volontario nel periodo di formazione. 3.   Per valutarne le competenze, i formatori si basano su conoscenze, competenze e attitudine del candidato volontario, tra cui: a) un'autovalutazione compilata dal candidato volontario dopo l'esercitazione di simulazione; b) le osservazioni sul candidato che i formatori forniranno dopo ciascun modulo e dopo l'esercitazione di simulazione; c) la valutazione del tutore formatore, che fornisce un'analisi critica dell'autovalutazione e osservazioni in esito a una sessione di tutoraggio individuale con il candidato volontario, basata sul feedback fornito dai formatori. 4.   La valutazione di tutte le competenze viene inclusa nel piano di apprendimento e sviluppo del candidato volontario, che sarà aggiornato al completamento della formazione indicando i corsi seguiti e i risultati ottenuti. 5.   I candidati volontari che mostrano carenze in una qualsiasi competenza trasversale o specifica sono scartati. I formatori e il tutore formatore devono essere in grado di spiegare e giustificare, se necessario, una tale valutazione e decisione.
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Valutazione dei candidati volontari durante e dopo la formazione (Art. 10 Regolamento (UE) 2014/1244) — Testo vigente | Portale Normativo