Art. 1

In vigore dal 20 nov 2014
Le autorità di gestione si conformano alle specifiche tecniche e alle disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi selezionati per il finanziamento, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, attenendosi ai formulari e alle tabelle che figurano negli allegati del presente regolamento.
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