Art. 1

Presentazione e ricevimento delle schede tecniche per le indicazioni geografiche stabilite

In vigore dal 19 nov 2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 è modificato come segue: 1) è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Presentazione e ricevimento delle schede tecniche per le indicazioni geografiche stabilite 1.   Le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione le schede tecniche delle indicazioni geografiche stabilite, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, avvalendosi dei sistemi d'informazione di cui all'allegato VI. Le schede sono considerate presentate il giorno in cui sono ricevute dalla Commissione. 2.   La Commissione accusa ricevuta delle schede tecniche alle autorità competenti degli Stati membri tramite i sistemi di informazione di cui all'allegato VI. Essa attribuisce un numero a ciascuna scheda. La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti: a) il numero della scheda; b) la denominazione interessata e c) la data di ricevimento. La Commissione notifica e mette a disposizione informazioni e osservazioni relative alle schede tecniche avvalendosi dei sistemi di informazione di cui all'allegato VI. 3.   Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 792/2009 si applicano mutatis mutandis alla notifica e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le notifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 792/2009 sono effettuate nei dieci giorni successivi alla data di applicazione del presente regolamento.» ; 2) è aggiunto l'allegato VI figurante nell'allegato del presente regolamento.
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