Art. 6

Capelin

In vigore dal 18 nov 2014
Capelin 1.   Il presente articolo si applica al capelin (Mallotus villosus) nella zona della convenzione NAFO. 2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono essere tenuti a bordo gli esemplari di capelin catturati al di là della quota stabilita dalla legislazione dell'Unione. 3.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono essere tenuti a bordo i capelin pescati come catture accessorie in attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco per cui è competente la NAFO.
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Capelin (Art. 6 Regolamento (UE) 2015/98) — Testo vigente | Portale Normativo