Art. 4

Casi specifici

In vigore dal 18 nov 2014
Casi specifici 1.   Per quanto riguarda i casi specifici riportati nella sezione 7.3 dell'allegato, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/57/CE, sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio dei sottosistemi oggetto del presente regolamento. 2.   Entro il 1o luglio 2015, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione: a) le norme tecniche di cui al paragrafo 1; b) le procedure di valutazione e di verifica della conformità da attuare ai fini dell'applicazione delle norme nazionali di cui al paragrafo 1; c) gli organismi designati a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE che sono stati designati per espletare le procedure di valutazione e di verifica della conformità per i casi specifici di cui alla sezione 7.3 dell'allegato.
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