Art. 1
In vigore dal 18 nov 2014
Il regolamento (CE) n. 2597/2001 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia»
,
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
1. I vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'allegato beneficiano, quando sono immessi in libera pratica nell'Unione, di un'esenzione dai dazi doganali, nei limiti dei contingenti tariffari annui dell'Unione specificati in detto allegato e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Se l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prevede sovvenzioni all'esportazione per i prodotti in questione, il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nel protocollo aggiuntivo relativo alla decisione 2001/916/CE (qui di seguito denominato “protocollo aggiuntivo sul vino”) sarà sospeso.»
3)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Fatte salve le condizioni previste al punto 5, lettera a), dell'allegato I del protocollo aggiuntivo sul vino, all'importazione di vini nell'ambito dei contingenti tariffari dell'Unione di cui all', paragrafo 1, si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa annesso all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra.»
4)
l'articolo 5 è soppresso,
5)
l'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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