Art. 2
In vigore dal 18 nov 2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 è così rettificato:
a pagina 68, all'articolo 5, paragrafo 2:
anziché
:
«2. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.»
leggi
:
«2. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.»
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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