Art. 1

In vigore dal 17 nov 2014
1.   Ai fini dell'applicazione dell'adattamento previsto dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (5) che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2014, sono ridotti dell'1,302214 %. 2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania.
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