Art. 1
In vigore dal 5 nov 2014
La decisione 2014/73/PESC è così modificata:
1)
all', paragrafo 1, le parole «entro un temine da quattro a sei mesi» sono sostituite da «entro un termine di nove mesi»;
2)
all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUFOR RCA per il periodo fino al 15 dicembre 2014 è pari a 25,9 milioni di EUR. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUFOR RCA per il periodo dal 16 dicembre 2014 al 15 marzo 2015 è pari a 5,7 milioni di EUR.
La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC per il periodo fino al 15 dicembre 2014 è pari al 50 %. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC per il periodo dal 16 dicembre 2014 al 15 marzo 2015 è pari al 0 %.»
;
3)
all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. EUFOR RCA cessa di produrre effetti il 15 marzo 2015.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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